Autoconsumo collettivo

L'autoconsumo collettivo (AUC; in inglese Collective Self-Consumption[1], abbreviato CSC), anche chiamato autoconsumo collettivo a distanza[2], o Gruppo di Autoconsumo Collettivo (GAC)[3], o comunità di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente[4], è una particolare e specifica forma di autoconsumo energetico condiviso a distanza. In Italia i consumatori di energia elettrica possono associarsi in una comunità (Comunità energetica rinnovabile, CER) per produrre localmente, singolarmente o collettivamente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendo" l'eventuale eccedenza agli altri membri della comunità. Questo è possibile grazie all'entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis)[5] e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel[6] dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il DM 16 settembre 2020 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiSE)[7].
L'energia elettrica “condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori[8]) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con lo scopo di incentivare l'autoconsumo in loco dell'energia prodotta[9]. Quando tale comunità è costituita all'interno di uno stesso condominio o edificio prende la denominazione specifica di autoconsumo collettivo[10][11]. Gli impianti di produzione dell'energia possono altresì essere di proprietà di soggetti terzi ed esterni al condominio[12].
Definizione
La definizione di autoconsumo collettivo viene data in Italia dal Decreto Legislativo n°199 del 2021[13] e dal Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD)[14] pubblicato dall'ARERA[15] a recepimento della Direttiva Europea RED II[16]. Esso si può esplicitare in produttori di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo (prosumer) che condividono il surplus della propria produzione con altri utenti (consumer) siti nella stessa struttura o edificio. L’autoconsumo collettivo si pone pertanto a metà strada tra l'auto-consumatore individuale e la comunità energetica rinnovabile[17][18][19].
In Italia l'autoconsumo collettivo prevede[20]:

- gli auto-consumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
- ciascun auto-consumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile attraverso impianti interconnessi direttamente o attraverso la rete;
- si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini (CER);
- l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli auto-consumatori e l'energia in eccesso può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- la partecipazione al gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.
Qui di seguito si riporta uno schema di confronto tra le due configurazioni di autoconsumo collettive possibili ovvero le comunità/gruppi di autoconsumo collettivo (AUC) e le comunità energetiche (CER/CEC) secondo le indicazioni dell'ARERA[21].
| Classi | Tipologie | Definizione | Caratteristiche | Fonti usate per la produzione | Utenti | Referente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini | gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente | Art. 2, comma 1, letter o), d.lgs 199/21[13] | Gruppo composto da clienti finali e/o produttori titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. Gli impianti di produzione possono essere altrove, purché nella stessa zona di mercato e in aree nella piena disponibilità di uno o più clienti facenti parte della configurazione | Fonti rinnovabili | Clienti finali, produttori. Gli impianti possono essere gestiti da soggetti esterni al gruppo, purché soggetti alle istruzioni di uno o più clienti facenti parte della configurazione | Uno dei clienti finali scelto dal gruppo o il legale rappresentante dell'edificio o condominio (se presenti) |
| gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente | Art. 14, comma 4, d.lgs 210/21[22] | Tutte | ||||
| Comunità energetiche | comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile | art. 31, d.lgs 199/21[13] | Soggetto giuridico senza scopo di lucro, i cui membri sono clienti finali e/o produttori nel rispetto delle definizioni, titolari di punti di connessione ubicati nella medesima zona di mercato | Fonti rinnovabili, utilizzate tramite impianti di produzione entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021 o già ammessi e comunità energetiche ai sensi del DL 162/19. Sono ammessi anche gli impianti di produzione entrati in esercizio prima del 15 dicembre 2021 purché la loro potenza non superi il 30% del totale | Clienti finali, produttori. Gli impianti possono essere gestiti da soggetti diversi dalla comunità, purché in relazione all'energia immessa gli impianti siano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità | Comunità energetica |
| comunità energetiche di cittadini | art. 3, comma 3, d.lgs 210/21[22] | Tutte |
Costituzione
Un gruppo di auto-consumatori collettivi rappresenta, in Italia, un insieme di almeno due auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono in modo collettivo in virtù di un accordo privato condiviso tra le parti sempreché tali auto-consumatori siano siti nello stesso condominio o edificio[11]. Tale tipo di configurazione tuttavia cambia da paese a paese: in Spagna, ad esempio affinché sia applicabile l’autoconsumo collettivo i consumatori non devono trovarsi all'interno dello stesso edificio ma entro un raggio di 2 km dall’impianto di produzione[23]. In Italia inoltre l'autoconsumo collettivo non necessita della costituzione di un ente giuridico autonomo, giacché un condominio ha già per legge una sua natura di comunione giuridica[24][25].
La costituzione di un autoconsumo collettivo si esplicita attraverso i seguenti punti:
- realizzazione dell’impianto di energia rinnovabile nel condominio o in un'area di sua disponibilità;
- sottoscrizione nel gruppo di un contratto di diritto privato che regoli il rapporto tra le parti e quindi, anche trattandosi di un condominio, la necessità di ufficializzare all'interno dello stesso la regolazione degli incentivi attraverso una forma contrattualistica di tipo privato;[26]
- controllo che l'impianto sia regolarmente iscritto al sistema il sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI) di Terna;[27]
- trasmissione al GSE della domanda di immissione al servizio di valorizzazione e incentivazione;[28]
- richiesta di accesso alle tariffe incentivanti entro 90 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.[29]
L'incentivo non può essere richiesto per periodi precedenti alla data di tale sottoscrizione. Nel caso di un eventuale ritardo nella presentazione della richiesta si perdono i benefici dall'entrata in servizio dell'impianto fino al il primo giorno del mese successivo alla domanda in ritardo e pertanto, anche se in ritardo, non si perdono in maniera assoluta i benefici incentivanti; è comunque possibile indicare una data di decorrenza successiva a quella di presentazione della domanda[30].
Il referente di un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, può essere, poiché i punti di connessione del suddetto gruppo sono ubicati all’interno di un medesimo condominio[31]:
- l'amministratore o rappresentante laddove non vi sia obbligo nello stabile di nomina di un amministratore;[32]
- il rappresentante di un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione all'interno della configurazione di gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile;
- in ambito commerciale o industriale, in assenza di un amministratore di condominio il ruolo del referente può essere ricoperto da soggetti all’uopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi) ovvero da un rappresentante dei soggetti proprietari delle unità immobiliari aventi parti comuni (che funge da rappresentante del condominio).[33]
Autoconsumo collettivo in Italia
Legambiente nel proprio rapporto sulle comunità rinnovabili del 2022 riporta come attive in Italia 20 configurazioni di autoconsumo collettivo[34].
Utilitalia nel proprio report del 2022 riporta gli studi effettuati su alcune configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni di Tortona (AL), Casalecchio di Reno (BO) e Bologna[35].
Un report di Agici - Accenture del maggio 2023 riporta che a tale data in Italia erano in progetto altre 16 comunità di autoconsumo collettivo, per un totale di 36 AUC, una potenza installata a regime di 2,3 MW ed una potenza media ad AUC di 0,065 MW[36].
Uno studio dell'osservatorio permanente ES del Politecnico di Milano ha evidenziato due modelli economici di autoconsumo collettivo, il primo promosso da enti pubblici, il secondo da players energetici[37].
Incentivazione
L'intento del legislatore europeo e di quello italiano, attraverso la costituzione dell'autoconsumo collettivo, è quello di "fornire benefici ambientali, economici e sociali" (art 16, comma c RED II[15], Art 31, par. 1, comma a. del d.lgs. n°199 del 2021[22]) ma non è quello di fornire profitti finanziari. A tal uopo la tariffa di incentivazione viene corrisposta con lo scopo di incoraggiare e favorire l'autoconsumo ma non di arricchire chi ne beneficia[38].
La tariffa premio spettante ed applicabile all’energia elettrica condivisa è la stessa prevista per configurazioni di autoconsumo a distanza è stabilita da un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed è attualmente in fase di approvazione[39][40]. Sarà espressa in €/MWh e determinata sulla base delle presenti formule[41] (=Tariffa Incentivo Premio o =Feed-In Premium[42]):
Per impianti di potenza > 600 kW
dove è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica. La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.
Per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW

dove è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica. La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.
Per impianti di potenza ≤ 200 kW
dove è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica. La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.
Sebbene tale suddivisione per tipologia di impianto è teoricamente possibile, risulta statisticamente improbabile che un gruppo di autoconsumo collettivo possa avere a disposizione impianti di produzione elettrica superiori ai 200 kW[43].
A questi incentivi vanno aggiunti dei fattori di conversione per tenere conto dei diversi livelli di insolazione maggiori nel Sud d'Italia rispetto al Centro e al Nord[44]:
| Zona geografica | Fattore di correzione |
|---|---|
| Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) | +4 €/MWh |
| Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto) | +10 €/MWh |
Oltre al ritorno economico da parte del GSE è previsto un ristoro per quelle componenti tariffarie connesse al trasporto dell'energia che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa in quanto energia istantaneamente auto-consumata e non utilizzante la rete di distribuzione[45]. Tutta l'energia elettrica non auto consumata o immagazzinata potrà essere ceduta dal condominio, attraverso la rete di distribuzione, al mercato[46].
Ripartizione degli incentivi

Gli incentivi ricevuti dal condominio devono essere ripartiti in maniera ottimale su tutti i partecipanti alla comunità di autoconsumo collettivo permettendo un bilanciamento tra le quote riservate al condominio (produttore e consumatore - prosumer) e tra le varie unità immobiliari (consumatori - consumers). Dai primi studi (Orange Book 2022[35]) infatti, emerge come la diversa valorizzazione dell’energia auto-consumata fisicamente (carichi comuni) o virtualmente (POD degli appartamenti), comporti la necessità di algoritmi di gestione[47][48] supervisionando l’energia immagazzinata nel sistema di accumulo, che deve essere in grado di gestire la priorità di scaricamento della batteria sulla base dei carichi attivi[49] oltre che la gestione e la suddivisione corretta degli incentivi. L'incentivo in effetti deve essere proporzionale a quanto auto-consumato e non a ciò che si è investito nell'impianto di produzione e ciò con l'intento di guidare il consumatore "verso un utilizzo consapevole dei propri consumi elettrici per massimizzare il consumo elettrico in loco e la coincidenza con la produzione da fotovoltaico"[35].
Note
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Bibliografia
- Lorenzo De Vidovich, Luca Tricarico, Matteo Zulianello, Community Energy Map, Ed. Franco Angeli, 2021, ISBN 9788835132790
- Enzo di Salvatore, Il futuro delle Comunità Energetiche, Ed. Giuffrè, 2023, ISBN 9788828851653
- Lucio Berardi, Le Comunità Energetiche Rinnovabili, Maggioli Editore, 2023, ISBN 9788891664259
- Lorenzo Cuocolo, Pietro Paolo Giampellegrini, Oriana Granato, Le Le Comunità Energetiche Rinnovabili, EGEA, 2023, ISBN 9788823839434
Voci correlate
- Agenzia di regolazione per energia reti e ambiente
- Comunità energetica rinnovabile
- Gestore dei servizi energetici
- Impianto fotovoltaico
- Prosumer
- Transizione energetica